L’onere probatorio nella responsabilità medica

L’onere probatorio nella responsabilità medica
08 Novembre 2021: L’onere probatorio nella responsabilità medica 08 Novembre 2021

IL CASO. Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da Tizio per i danni subiti in conseguenza delle lesioni patite a seguito di un intervento chirurgico, nello specifico un’infezione batterica, ritenendo che non vi fosse nesso di causa tra l’operato della struttura sanitaria e le lesioni patite dell’attore.

La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, affermando che l’attore non aveva provato la sussistenza del nesso di causa tra la condotta dei medici della struttura sanitaria e i danni lamentati, precisando che “nessun inadempimento potesse essere addebitato ai sanitari della Asl appellata, giacché (…) l’infezione post operatoria non era ascrivibile ad una condotta imperita, negligente o imprudente dei sanitari – trattandosi di complicanza prevedibile ma non prevenibile”.

La Corte d’appello riteneva, altresì, infondata la doglianza relativa al profilo del consenso informato, posto che, al momento dell’intervento, il paziente non era ancora affetto da un particolare patologia, insorta successivamente.

Tizio proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello per tre motivi, lamentando l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui era stato ritenuto che il nesso di causa non fosse stato dimostrato e che l’infezione batterica fosse dovuta all’insorgenza di una patologia, in epoca successiva all’intervento. Lamentava, altresì, l’erroneità della sentenza per aver invertito l’onere probatorio in tema di consenso informato.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27268/2021 del 7 ottobre 2021, ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato.

La Suprema Corte ha precisato anzitutto che la Corte d’appello aveva rigettato la domanda risarcitoria di Tizio poiché aveva ritenuto non provato il “nesso causale tra la condotta dei sanitari e l’evento di danno lamentato dal ricorrente”.

Ha, quindi, ribadito che, in tema di responsabilità medica, “tale onere probatorio, riguardante la causalità materiale, grava sul creditore e solo in seguito a tale prova grava sul debitore provare l’assenza di colpa, ovvero che l’inadempimento sia derivato da una causa non imputabile al debitore”.

Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse conforme ai principi in tema di onere probatorio e di nesso di causalità nell’ambito della responsabilità medica e che il rigetto della domanda di Tizio fosse stato correttamente argomentato sulla base delle risultanze della consulenza medico-legale, secondo la quale i danni lamentati dal ricorrente erano causalmente riconducibili esclusivamente alla patologia di cui egli era affetto.

Quanto al profilo dell’omessa comunicazione di adeguate informazioni, la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi già enunciati in precedenti pronunce, affermando che “nell’ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa riguardante un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e al quale egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto; nell’ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente ma che gli ha impedito tuttavia di accedere a più accurati attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto costituzionalmente tutelato all’autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenza dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e in tema di contrazione della libertà di disporre di sé”.

I giudici di legittimità hanno ribadito che il ricorrente aveva allegato unicamente un danno biologico (danno alla salute) come conseguenza dell’omessa informazione e non anche altre conseguenze dannose di natura non patrimoniale.

Hanno, quindi, concluso per l’infondatezza anche di tale censura del ricorrente, in quanto, con la sentenza impugnata, era stato correttamente accertato che il danno biologico non fosse in nesso di causa né con l’intervento iniziale, né con il decorso post-operatorio.

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